Normativa
La Commissione regionale per le pari opportunità è disciplinata dalla legge regionale n. 76 del 15 dicembre 2009, modificata con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 81 “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)”.
Uno specifico regolamento ne esplicita l'organizzazione e le attività.
Il fondamento costituzionale delle regole che guidano la vita di questo organo è da ritrovare nell'articolo 117, comma 7, della Costituzione, che impegna l'Assemblea legislativa regionale al perseguimento della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive.
Lo Statuto regionale include espressamente la Commissione tra gli organi necessari di tutela e garanzia e con l'articolo 55 ne affida l'istituzione alla legge regionale, ne sancisce l'autonomia e la collocazione presso il Consiglio regionale, ne disegna le funzioni fondamentali, specificate poi da un regolamento interno.
La nuova regolamentazione della Commissione pari opportunità si inserisce nel più ampio contesto degli interventi del legislatore regionale a favore della effettiva parità tra i generi; tra i più recenti citiamo la legge regionale contro la violenza di genere (legge n. 59 del 16 novembre 2007), le norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione (legge regionale n. 5 del 8 febbraio 2008) e la legge regionale sulla cittadinanza di genere (legge n. 16 del 2 aprile 2009). Quest'ultima si propone in particolare di costruire un coerente sistema di azioni specificatamente volte alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ed a realizzare iniziative a carattere innovativo, valorizzando le esigenze che emergono dal territorio e il ruolo propositivo e progettuale delle associazioni e formazioni sociali che intervengono nello specifico ambito della parità di genere, da tempo utilmente operanti nella nostra Regione.
Contenuto aggiornato al 30 gennaio 2024