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Modulistica

Modulistica approvata con decreto del Segretario generale 21 dicembre 2017, n. 20
modulo per la richiesta di accesso civico semplice:
doc - pdf - odt

modulo per la richiesta di accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia:
doc - pdf - odt

modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato:
doc - pdf -
odt
modulo per la richiesta di riesame:
doc - pdf - odt

 

Altri contenuti

Accesso civico "semplice" e "generalizzato"

L’accesso civico è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 si distinguono due diverse forme di accesso civico: accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013 e accesso civico “generalizzato”, previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs.33/2013.

Accesso civico "semplice"

L’art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 riconosce il diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione documenti, dati e informazioni per i quali sono previsti specifici obblighi normativi di pubblicazione nel caso in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non richiede alcuna motivazione ed è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Antonella Barlacchi.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto.
(modulo per la richiesta di accesso civico semplice: doc - pdf - odt ; modulo per la richiesta di accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: doc - pdf - odt)
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013, ha l’obbligo di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza mediante provvedimento espresso e motivato e, in caso di accoglimento, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Accesso civico "generalizzato"

L’art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 riconosce in capo a chiunque un diritto a legittimazione generale ad accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali sono previsti obblighi di pubblicazione, con lo scopo di favorire un controllo diffuso sul loro operato e di favorire il dibattito pubblico.
La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo, in caso di accoglimento, il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede alcuna motivazione.
La richiesta è indirizzata al Settore Organizzazione e personale. Informatica, dirigente dott. Ugo Galeotti.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto.
(modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato: docx - pdf - odt).
Nel modulo di richiesta è necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera ricevere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico verranno ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. Resta comunque ferma la possibilità per l'ufficio destinatario dell'istanza di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Come previsto dall’art. 5 co. 5, d.lgs. 33/2013 l’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione della richiesta di accesso civico ricevuta agli eventuali soggetti controinteressati individuati ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 i quali possono entro dieci giorni presentare una motivata opposizione.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013, ha l’obbligo di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza mediante provvedimento espresso e motivato. Nel caso siano coinvolti soggetti controinteressati, tale termine è sospeso a decorrere dall’invio della comunicazione fino all’eventuale opposizione. In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora la richiesta sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Amministrazione comunica il provvedimento al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico “generalizzato” devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Modalità di trasmissione delle richieste di accesso civico

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale".
Per le modalità di trasmissione telematica si rimanda alla specifica sezione del sito istituzionale (collegamento alla sezione Posta certificata).
Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici destinatari e che, laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000). Qualora la richiesta sia sottoscritta mediante firma digitale non è necessario allegare copia del documento di identità.

Tutela

Le forme di tutela in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta sono disciplinate dall'art.5, commi 7, 8 e 9, d.lgs. 33/2013.
In particolare, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Se il diniego è stato opposto per motivi inerenti alla tutela della riservatezza dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve richiedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro dieci giorni durante i quali il termine per la conclusione del procedimento di riesame è sospeso.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto.
(modulo per la richiesta di riesame: doc - pdf - odt).

In alternativa il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Se il diniego è stato opposto per motivi inerenti alla tutela della riservatezza dei dati personali, il Difensore civico deve richiedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro dieci giorni durante i quali il termine per la conclusione del procedimento di riesame è sospeso.
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, tali rimedi, in caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, sono esperibili anche dal controinteressato.
In ogni caso, avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso in cui sia stato presentato ricorso al Difensore civico, il termine per proporre ricorso al TAR decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.

 

Riferimenti normativi

- art. 5 d.lgs. 33/2013;
- art. 5-bis d.lgs. 33/2013;
- art. 116 codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010;
- Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1309/2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013;
- Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1310/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 241/2017 recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.


     
Responsabilità dei contenuti e aggiornamenti a cura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ultimo aggiornamento 28 gennaio 2022