P.d.l. n. 458 Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36. Interventi
finanziari
a favore dellartigianato e disciplina dellassociazionismo
di garanzia.
1) In merito alla
P.d.L. in oggetto il Consiglio delle Autonomie locali rileva positivamente
la
previsione, di cui al nuovo art. 3, comma 1, lett. b), di contributi
regionali ad Artigiancredito toscano specificamente rivolti a programmi
di sviluppo dellartigianato e ad azioni di ingegneria finanziaria
nellambito dei Sistemi economici locali, dei patti territoriali,
dei contratti di area e degli accordi di programma. E
apprezzabile lintento di raccordare lazione di Artigiancredito
con gli interventi disposti nellambito della programmazione
territoriale concertata.
2) A tale riguardo
si osserva, tuttavia, che trattandosi di interventi espressamente
riferiti a strumenti di concertazione territoriale, il ruolo degli
enti locali rispetto ad essi dovrebbe essere considerato
per definizione necessario e non eventuale. Risulta pertanto
improprio in questi casi il riferimento ad una collaborazione di
Artigiancredito anche con gli enti locali anziché
necessariamente con questi stessi.
Del resto, un riferimento alla collaborazione non eventuale degli
enti locali è già espresso nella stessa proposta di
legge, allart. 4, lett. d). Potrebbe invece essere introdotta
una indicazione in ordine alla eventualità che i suddetti
interventi possano essere promossi anche su iniziativa degli stessi
enti locali interessati.
3) Si suggeriscono
quindi i seguenti emendamenti:
a) allart. 3, ove si sostituisce lart. 3, comma 1, lett.
b) della L.R. n. 36/1995, sostituire le parole:
in
collaborazione anche con gli Enti locali della Toscana
.
con le parole :
in collaborazione con gli Enti locali
interessati, ed anche su iniziativa di questi,
;
b) allart. 4, ove si sostituisce lart. 4, comma 1, lett.
c), punto 3), sopprimere la parola
anche.
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