Proposta di legge regionale
n. 432
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale:
1) La proposta di legge sostituisce
la L.R.32/90 Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.
Rispetto a questa cè un mutamento di prospettiva, da
considerare positivamente, riflesso anche nella stessa titolazione,
ma quello che più conta nellarticolato della legge:
da servizi di sviluppo agricolo, a servizi di sviluppo agricolo
e rurale.
Laggiunta del rurale non è da ritenersi marginale o
incidentale. Essa rappresenta invece
ladeguamento normativo a un orientamento, quello dello sviluppo
rurale appunto, che dal
livello europeo a quello regionale, fino ormai a quello locale risulta
non solo assunto, ma
comincia anche ad essere praticato. Inoltre vi è lesplicito
riferimento allintegrazione del
mondo rurale con il resto della società e al concetto di
sviluppo sostenibile, con la messa in rilievo, almeno a livello
di enunciazione, delle azioni locali(art.1 c.2). Rispetto alla 32/90,
alle organizzazioni professionali degli agricoltori vengono aggiunti
nuovi soggetti, tra cui- appunto- gli enti locali, quali possibili
attuatori degli interventi previsti dalla legge.
2) Su questa impostazione il Consiglio
delle Autonomie locali esprime un parere favorevole. Le autonomie
toscane, particolarmente collocate in contesti che fanno perno proprio
sulla necessità di integrare lesercizio dellagricoltura
con un più complessivo processo di promozione e di valorizzazione
del territorio, dellambiente e della società rurale,
condividono la linea strategicadello sviluppo rurale, e al tempo
stesso assumono limpegno ad un maggiore protagonismo nella
promozione di tale sviluppo, che comprende in posizione primaria
i servizi per lagricoltura.
3) Il giudizio positivo dinsieme
si accompagna tuttavia ai rilievi di cui ai punti successivi.
4) Appare necessario indicare più
esplicitamente i Comuni come partecipanti al meccanismo di programmazione
e attuazione degli interventi, valorizzando le forme di associazione
e di coordinamento tra enti locali, specialmente quando queste corrispondano
a interi sistemi economici locali.
5) Secondo la PdL i beneficiari dei
servizi di sviluppo agricolo e rurale sono agricoltori, operatori,
soggetti pubblici e privati (art.3). Più in dettaglio, i
soggetti che possono essere ammessi come soggetti attuatori degli
interventi sono differenziati a seconda dei tipi di servizi e di
attività (art.5); a questo proposito si reputa opportuno
prevedere gli enti locali anche per i servizi di tipo d) (azioni
di promozione della comunicazione
) e di tipo e) (assistenza
e consulenza alla qualificazione e commercializzazione della produzione).
6) Rispetto ai servizi di qualificazione
della produzione si chiede un riferimento più esplicito alla
promozione dellagricoltura biologica.
7) Tra i soggetti pubblici sono indicati
anche gli enti parco (art.5). In considerazione dellesistenza
nella nostra regione di esperienze di parchi, anche di grandi dimensioni,
non limitate ai parchi regionali sarebbe opportuno estendere questa
previsione anche agli enti e società di gestione di detti
parchi, in modo che vengano ricomprese le diverse tipologie di aree
protette della L.R 49/95.
8) Un ruolo centrale nella gestione
ed anche nella programmazione prevista dalla legge è assegnato
alle Provincie, le quali partecipano alla definizione del piano
regionale (art.8 c.1). Si propone di precisare che le Province partecipano
alla definizione del piano regionale anche attraverso forme di coinvolgimento
e di consultazione dei Comuni, in particolare a livello dei singoli
SEL.
9) Sempre allart.8 si ritiene
necessario prevedere, così come è stato fatto per
altre leggi regionali (da quella n. 9/98 sulle funzioni agricole,
a quella sui rifiuti, quella sul lavoro, a quelle attuative del
decreto legislativo 112) che le Province possano delegare ai circondari
istituiti sulla base della legge regionale 77/95 lesercizio
delle funzioni previste dalla nuova legge.
10) Lo strumento di programmazione
su cui è imperniata la legge è il piano regionale
dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di norma corrispondente
ad un periodo uguale a quello di vigenza del PRS. Sulla base di
questo piano regionale, le Province formulano annualmente propri
programmi annuali (art.10). E stabilito che le Province nella
elaborazione del programma annuale sentano le Comunità montane.
Si chiede di valutare la possibilità di definire un ruolo
più diretto delle stesse Comunità montane.
11) Sarebbe altresì opportuno
prevedere nella stessa fase di programmazione anche il
coinvolgimento dei Comuni e delle altre eventuali articolazioni
istituzionali locali, come i
Circondari della L.R. 77/95.
12) Appare opportuno raccordare in
maniera più vincolante, al livello provinciale o dei circondari,
questa normativa con quella della formazione professionale, considerata
la marginalità del settore agricolo (sia a livello di proposta
che di risultato) nei piani di dettaglio della formazione.
13) POSIZIONE NON UNANIME. La maggioranza
del Consiglio delle Autonomie locali ritiene limitativa, ai fini
di una effettiva attuazione dellimpostazione innovativa della
PdL, la norma transitoria finale (art.11), che al c.2 stabilisce
che per il primo triennio le Province devono riservare almeno il
70% dei finanziamenti agli enti di emanazione delle Organizzazioni
professionali degli agricoltori e degli allevatori. Ciò riduce
moltissimo, nei fatti, la possibilità- prevista nellarticolato
della PdL- che nello scenario della promozione di un nuovo sviluppo
agricolo e rurale entrino a pieno titolo anche altri soggetti ed
in particolare gli enti locali.
Si chiede pertanto di sopprimere il comma 2 dellart. 11 o,
in subordine, di ridurre la quota del 70%, quantomeno in forma graduale
nellarco del triennio.
13-bis) La richiesta di cui al punto
13 non è condivisa dai rappresentanti dei Consigli provinciali
che ritengono che la previsione di cui allart. 11, comma 2,
non debba essere modificata, in quanto rispondente ad obiettive
esigenze di gestione del sistema.
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