P.d.L. n. 81 “Istituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili d aree di particolare pregio paesaggistico”
PARERE OBBLIGATORIO
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l’art. 66 dello Statuto regionale;
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la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;
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il Regolamento interno del Consiglio regionale;
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il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali;
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l’atto
oggetto del parere;
La presente proposta di legge interviene a dare
attuazione al disposto dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) istituendo le commissioni provinciali
aventi il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) (cose immobili che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica) e b)
(ville, giardini, parchi non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda
del Codice dei beni culturali) e delle aree indicate alle lettere c) (complessi
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale) e d) (bellezze panoramiche considerate come quadri e
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze) dell’articolo 136 del dlgs 42/2004 e disciplinando contestualmente
il relativo procedimento.
Per quanto concerne la composizione di tali
commissioni si stabilisce che ognuna di esse sia composta da 9 membri: tre ne
fanno parte di diritto mentre degli altri sei, tre sono individuati dalla Regione, due da ogni Provincia ed uno dal
CAL.
L’articolo 2, comma 4, dell’atto in esame prevede che il Presidente della Giunta regionale con proprio atto nomini, per ogni commissione provinciale, i tre membri di spettanza regionale e contestualmente fissi un termine per la nomina dei membri di spettanza della Provincia e del CAL. Qualora tale termine decorra senza che la Provincia ed il CAL abbiano individuato i membri di propria spettanza, il Presidente vi provvede direttamente.
Sull’atto in esame è stata raggiunta l’intesa nel
corso del Tavolo di concertazione interistituzionale del 9 gennaio 2006.
Di esprimere parere favorevole sulla P.d.L. n. 81 “Istituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili d aree di particolare pregio paesaggistico”.
Formula al contempo la
seguente raccomandazione:
Integrare la disposizione
di cui all’art. 2, comma 4, prevedendo
che il termine fissato dal Presidente della Giunta regionale per la nomina dei
membri di spettanza delle Province e del CAL sia “congruo” ovvero tale da
consentire effettivamente a questi soggetti di provvedere alle nomine di loro
competenza.