P.d.L. n.58 “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio
2004 n.5 (Norme in materia di risorse energetiche)”.
________________________________________________________________________________
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-l’atto oggetto del parere;
La proposta di legge in oggetto, di iniziativa consiliare, innova l’art.1
della l.r. 5/2004 e per l’effetto l’art.7 della l.r. 54/97, non abrogato dalla
recente legge regionale 39/2005, di riordino del settore energetico.
Nel merito, si provvede a moltiplicare rispettivamente per dieci e per
sei i contributi dovuti (da parte dell’ENEL e degli altri soggetti
utilizzatori) alla Regione e ai Comuni per la produzione di energia elettrica
dalla fonte geotermica, con la presunzione di rendere annualmente disponibile
una cifra di circa 65 milioni di euro, di cui 35 per i Comuni e 30 per la
Regione. In questo modo lieviterebbe sensibilmente (passando sostanzialmente
dall’1% al 10%) l’incidenza della contribuzione geotermica toscana rispetto al
fatturato annuo della geotermia, oggi stimato intorno ai 700 milioni di euro.
Si prevede al contempo che la Regione e i Comuni geotermici destinino il
gettito dei contributi e dei canoni alle finalità previste dalla legge 896/1986
(risparmio e recupero di energia, migliori utilizzazioni geotermiche, tutela
ambientale dei territori interessati
dagli impianti, riassetto e sviluppo socio-economico) nonché specificamente
alla promozione di investimenti finalizzati alla diffusione e allo sviluppo
scientifico, tecnologico e industriale dei sistemi di produzione di energia da
fonti rinnovabili (eolica, solare, geotermica, idroelettrica, biogas, biomasse,
ecc…) .
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sulla P.d.l. n.58 per i profili istituzionali
di propria pertinenza;
2. formula nel contempo la seguente raccomandazione:
-si invita a verificare, per le valutazioni del caso, se gli incrementi
contributivi previsti siano da ritenersi o meno rilevanti ai fini della determinazione
delle condizioni tariffarie del servizio di distribuzione dell’energia
elettrica.