P.d.L. n. 388 “Modifiche alla legge regionale n.10 del 4 febbraio 2003 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche”
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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
La materia del commercio su aree pubbliche è attualmente disciplinata, nell’ordinamento regionale toscano, dalla l.r. 10/2003 e dal relativo regolamento di attuazione.
L’art.15 della l.r. 10/2003 specifica le sanzioni
comminabili per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o concessione
di posteggio o in violazione dei limiti e divieti fissati dal Comune; tali
sanzioni si concretano in sanzioni amministrative pecuniarie, confisca delle
attrezzature e della merce ((in caso di attività esercitata senza
autorizzazione o concessione di posteggio) sospensione d’attività, revoca
dell’autorizzazione.
Per quanto riguarda le procedure relative
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni
contenute nella l.r. 81/2000 e successive modifiche; la l.r. 81/2000 a sua
volta statuisce che per quanto non previsto dalla legge medesima si applichino
le disposizioni di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.
Considerato che la proposta in esame prevede:
a)
l’aggiunta
del comma 1 bis all’art.4, con cui si attribuisce alla Regione, nell’ambito
delle proprie competenze, il compito di perseguire la salvaguardia del regolare
esercizio del commercio su aree pubbliche promuovendo fra l’altro la
collaborazione con le Forze armate di polizia anche mediante la sottoscrizione
di specifici accordi;
b)
l’integrale
sostituzione del già illustrato articolo 15 della l.r. 10/2003, in termini tali
per cui:
-la confisca, quale sanzione
accessoria amministrativa, si applica in presenza delle fattispecie di cui
all’art.29 comma 1 del D.Lgs. 114/1998 ( cosa già previsto da tale comma)
nonché per l’esercizio abusivo del commercio su aree private scoperte aperte al
pubblico e in caso di grave e persistente violazione delle limitazioni comunali;
-l’accertamento della
violazione comporta il sequestro amministrativo cautelare della merce, secondo
le modalità previste dalla l.r. 689/1981; decorsi 90 giorni dal provvedimento
di sequestro, il Comune adotta (salvo i casi di opposizione al sequestro) ordinanza di confisca e procede alla
distruzione della merce;
-per l’attuazione delle
disposizioni di cui sopra la G.R. approva apposito regolamento attuativo
inerente le modalità di distruzione del materiale confiscato.
Richiamato che è in via di definizione il nuovo Testo unico
della normativa regionale in materia di commercio (pdl. n. 417);
IL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
esprime
un parere favorevole sulla PdL n.388 alle
seguenti condizioni:
- che la proposta in oggetto sia raccordata con gli
esiti della discussione sulla P.d.L. n. 417, di iniziativa della Giunta
regionale, avente per oggetto il Testo
unico in materia di commercio;
- che l’art.2 della proposta sia riformulato
da un lato attribuendo al testo un carattere integrativo/modificativo e non
sostitutivo dell’art.15, dall’altro, sul piano del merito, facendo in modo:
a)
che
siano omessi i diretti riferimenti al regime sanzionatorio di cui al
D.Lgs. n.114/98, posto che la l.r. 10/2003 appronta una propria autonoma disciplina
sanzionatoria, ancorché coerente coi principi del D.Lgs. n.114/98, e che la
stessa legge regionale rimanda, per le procedure di accertamento e irrogazione
delle sanzioni, alle disposizioni della l.r. 81/2000 (risultando applicabile la
disciplina statale solo in seconda battuta, per quanto non espressamente
previsto dalla l.r. 81/2000);
b)
che
l’opera di estensione del regime della confisca si risolva nel prevedere che
nei casi di particolare gravità o recidiva nella violazione dei divieti
stabiliti dal Comune possa essere motivatamente disposta, in aggiunta o in
alternativa alla sospensione dell’attività, anche la confisca della
merce e delle attrezzature;
c)
che
sia espunto ogni riferimento alle aree aperte al pubblico, trattandosi
di un oggetto che non rientra nella disciplina propria della l.r. 10/2003;
2.
formula
inoltre la seguente raccomandazione:
è opportuno che sia
adeguatamente chiarita la portata del comma 1 bis come aggiunto all’art.4 della
l.r. 10/2003, giacché tale comma, confermando le attuali competenze della
Regione in materia di commercio su aree pubbliche, non pare tale da introdurre
elementi innovativi della legislazione vigente.