-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie
locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
fra gli obiettivi specifici del Piano è previsto:
-
favorire la massima partecipazione dei soggetti locali impegnati in attività di
cooperazione e di pace, cercando opportune intese con le province ed i comuni
per la costituzione di Forum territoriali della cooperazione internazionale e
della pace.
Considerato
che al fine di cui sopra, il Piano prevede al punto
6 l’istituzione del “Tavolo regionale della cooperazione internazionale e della
pace“, quale strumento di partecipazione degli attori della cooperazione
internazionale, con il compito di : individuare le opzioni strategiche, le
priorità geografiche e tematiche, l’ allocazione delle risorse ai Tavoli di
area geografica e ai Progetti di iniziativa regionale (PIR);
Richiamato
che questa previsione non è stata oggetto di
osservazioni da parte delle Associazioni rappresentative degli enti locali in
sede di confronto sul piano, svolto in occasione della riunione del Tavolo di
concertazione istituzionale del 29 gennaio 2007. Deve dunque ritenersi che sia
la giunta regionale sia le rappresentanze degli enti locali considerino
opportuno che la concertazione ed il confronto in materia si svolgano in una
sede “ speciale” rispetto a quelle “ ordinarie” ( Tavoli di concertazione
istituzionale e generale ).
Preso atto
della convergente volontà, della Giunta e delle
Associazioni degli Enti Locali, di istituire
il “ Tavolo regionale della cooperazione internazionale e della pace”,
in attesa di una riforma organica della normativa, si osserva che:
a)
i
riferimenti all’art.48 dello statuto e alla L.r. 49/1999 non sono congrui,
poiché nel primo caso si tratta dell’attivazione volontaria da parte del
Presidente della Giunta regionale di fasi formali di concertazione e confronto,
nel secondo caso si tratta del rinvio a protocolli per la concertazione o il
confronto sugli atti della programmazione regionale : in entrambi i casi,
dunque, si tratta di riferimenti che non coprono le attività che il “ Tavolo
regionale della cooperazione internazionale e della pace “ dovrebbe svolgere,
b)
se si ritiene di specificare nel piano la
composizione ed il funzionamento del tavolo regionale “ Tavolo regionale della
cooperazione internazionale e della pace “ , occorre che .
1) sia individuato l’organo regionale che lo costituisce;
2) sia attribuito al CAL il
compito di individuare i rappresentanti degli enti locali ( ai sensi
dell’art.66 dello Statuto regionale);
3) sia correttamente
individuato l’atto che ne disciplina il funzionamento ( che non potrà essere un
regolamento, in assenza di norma di legge regionale di cui il regolamento sia attuazione) .
Che sull’atto in esame è stata raggiunta l’intesa nel corso del Tavolo di concertazione interistituzionale del 29 gennaio 2006.
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole sulla PDD 350 in oggetto;
2) di formulare, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
·
recepire, per quanto possibile, gli spunti critici di
cui al penultimo capoverso della premessa.
·
in subordine, individuare nel Piano i soli elementi essenziali
del processo partecipativo che si vuole
attivale ( organismo, compiti principali, soggetti che dovranno essere
coinvolti), affidando alla Giunta regionale il compito di definirne le modalità
di costituzione e funzionamento degli strumenti ordinari.