Firenze,
lì 1 febbraio 2010
- Al presidente della Giunta regionale
Proposta di deliberazione n. 30 “Regolamento di attuazione della legge
regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta di deliberazione n. 30 “Regolamento di attuazione della legge regionale
16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di
incentivazione delle forme associative di Comuni)”.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE
Seduta del 29 gennaio 2010
Visti
1. l’art. 66 dello Statuto regionale;
2.
3. il Regolamento interno del Consiglio
regionale;
4. il Regolamento interno del Consiglio
delle Autonomie;
Considerato che
a.
per semplificare i rapporti fra soggetti
pubblici coinvolti nelle gestioni associate, la disciplina già in essere è
stata rivisitata alla luce dei principi di snellimento e semplificazione delle
attività amministrative in conformità anche alla normativa regionale in materia
di semplificazione dei procedimenti e amministrazione digitale;
b.
la scelta di favorire l’incentivazione delle
gestioni associate svolte medianti le unioni di comuni è frutto del positivo
riscontro dei risultati fin qui ottenuti da detti enti, quali forma associativa
stabile dei Comuni;
c.
dette norme sono altresì estese alle Comunità
montane;
d.
il
regolamento valorizza, mediante i vari livelli di incentivazione, le gestioni
associate in grado di determinare integrazione di competenze, di strutture, di
risorse finanziarie e di personale;
e.
il regolamento prevede norme transitorie e
norme a decorrenza differita per consentire ai comuni di adottare gli atti
associativi non penalizzandoli in termini economici;
f. l’incentivazione consiste
nell’erogazione di contributi alle gestioni
associate che sono in grado di determinare integrazione di competenze,
strutture, risorse finanziarie e personale;
g. per il raggiungimento di maggiori livelli di
stabilità e di integrazione sono concesse premialità che consistono in
maggiorazioni dei contributi;
h.
l’incentivazione è ammessa:
-
per i livelli ottimali individuati ai sensi degli articoli 2 e 6 della
L.R. 40/201;
- quando è svolta da una delle forme
associative di cui all’articolo 7 della
proposta di regolamento in esame, e in
particolare;
·
mediante
uno dei Comuni partecipanti alla gestione associata, a seguito di convenzione
stipulata tra i Comuni medesimi;
·
mediante
Unione di Comuni;
·
mediante
Comunità montana, a seguito di convenzione stipulata tra i Comuni partecipanti
alla gestione associata e
·
mediante
Circondario quando gli atti costitutivi o aggiuntivi prevedono l’esercizio
associato di funzioni, attività e servizi comunali;
·
mediante
Consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 267
del 2000; mediante Azienda speciale consortile costituita ai sensi della
legislazione vigente;
i.
per
la concessione del contributo annuale relativo ad una gestione associata
già incentivata è necessario
che questa sia effettivamente operativa
·
alla
data fissata per la presentazione della relazione cui l’ente che ha ricevuto il
contributo è tenuto a presentare all’ufficio regionale competente;
·
alla
data in cui si è svolta la verifica diretta effettuata dall’ufficio regionale
competente su richiesta dell’ente titolare del contributo;
j.
i
contributi oggetto dell’incentivazione possono essere forfetari o annuali;
k.
sono
previste premialità che consistono in maggiorazioni dei contributi;
l.
le
risorse destinate ai contributi annuali sono attribuite per il 70 per cento per
le gestioni associate mediante Unioni di Comuni e Comunità montane, per il 30
per cento per le gestioni associate esercitate da altre forme associative;
m.
vengono
disciplinati il procedimento di concessione dei contributi e la loro revoca,
gli accordi per lo sviluppo delle gestioni associate, l’incentivazione dei
Circondari e per le modifiche dei confini comunali;
n.
nell’allegato
A della proposta di regolamento in esame sono individuati tutti i tipi di
gestione associata per i quali è ammessa l’incentivazione;
o.
nell’allegato
B è contenuta la disciplina da
applicarsi per il calcolo dei contributi annuali e per il contributo
forfetario;
Visto
l’esito della procedura di concertazione
istituzionale esperita in data 18 dicembre 2010;
Preso atto
·
della
compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;
·
della
coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento
ai principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza;
·
della
compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
·
del
rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione n. 30
“Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40
(Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle
forme associative di Comuni)”, allegando al presente atto le osservazioni
contenute nei documenti di