P.d.L.n.253
"Misure per il contenimento delle polveri fini".
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
Con
la proposta di legge in esame si punta ad istituire un Commissario
Straordinario regionale cui affidare l'applicazione di misure concernenti
la limitazione del traffico locale, regionale e financo interregionale.
In particolare sono ascritti al Commissario i seguenti compiti:
istituire, in collaborazione con gli enti locali interessati, divieti
di circolazione stradale perché non sia superata la soglia
di pericolo (di inquinamento atmosferico da polveri fini) indicata
dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale; emettere
avvisi preventivi per lo spegnimento immediato di tutte le sorgenti
di riscaldamento al superamento delle soglie di temperature previste
dalle norme vigenti; verificare il rinnovamento degli impianti di
riscaldamento degli edifici pubblici nonché il rinnovamento
dei motori di tutti gli autoveicoli delle P.A.; elargire contributi
agli autotrasportatori per coprire il 100% del maggior costo per
i camion e gli autobus che utilizzino il cabotaggio navale e la
ferrovia in alternativa all'attraversamento del territorio regionale
toscano tramite strada o autostrada.
I contributi in oggetto sono alimentati da una apposita tassa di
scopo istituita sui pedaggi autostradali e fissata nella misura
del 10% dei pedaggi pagati dai camion nell'attraversamento del territorio
toscano. Con regolamento di Giunta regionale sono definite le modalità
operative per l'applicazione della tassa e per l'utilizzo dei relativi
proventi.
Considerato quanto segue:
1.
Le funzioni gestionali che la proposta in esame intende attribuire
al Commissario straordinario regionale competono attualmente ai
Comuni, residuando alla Regione, con la partecipazione delle Province,
la generale funzione di indirizzo e controllo.
Si richiamano al riguardo:
-il D.P.R. n.203/98 che sancisce la competenza regionale in merito
alla formulazione dei piani di rilevamento della qualità
dell'aria e in merito alle funzioni di indirizzo e coordinamento
dei sistemi di controllo e rilevazione (a livello provinciale) degli
inquinanti atmosferici;
-il D.Lgs. 351/99 che attribuisce alle Regioni l'individuazione
delle zone a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme nonché la definizione delle zone in cui i livelli
sono più alti oppure inferiori ai valori limite;
-la deliberazione G.R. n.1406/2001 che classifica le zone del territorio
toscano ai sensi del D.Lgs. n.351/99 assegnando ai Comuni il compito
di adottare, nel rispetto degli indirizzi regionali, le misure operative
appropriate alle varie circostanze di criticità.
.
2. E' del tutto evidente quindi che l'atto in esame è rivolto
a riaccentrare in capo alla Regione le funzioni attualmente svolte
dal livello locale, col che si evidenzia una assoluta sfiducia nelle
capacità di governo locale congiunta alla supposizione che
le criticità esistenti siano risolvibili non tanto con un
congruo rafforzamento delle capacità di indirizzo regionale
quanto piuttosto con la diretta avocazione alla Regione delle funzioni
gestionali/operative.
3.
In questo quadro, anche uno spunto non disprezzabile quale quello
inteso ad incentivare il cabotaggio navale e l'uso della ferrovia
in alternativa all'attraversamento del territorio regionale toscano
tramite strada o autostrada non è tale da consentire l'espressione
di un giudizio favorevole sull'atto in esame.
4.
Si osserva, infine, che la proposta dovrebbe utilmente essere integrata
anche con un riferimento alle attività di monitoraggio che
costituiscono, in questa materia, presupposto fondamentale per l'adozione
delle misure necessarie.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
per le ragioni innanzi precisate esprime parere negativo sulla P.d.L.
n.253.
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