PDL
251 "Modifiche
alla legge regionale 31 luglio 1998, n.42 (Norme per il trasporto
pubblico locale). Abrogazione art.17 ter della legge regionale 18
maggio 1982, n.33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico
locale e determinazione delle tariffe minime).
PARERE
OBBLIGATORIO
Vista
-la PDL 251 con la quale, oltre che all'abrogazione dell'art.17
ter della LR 33/82 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico
locale e determinazione delle tariffe minime), si provvede ad una
organica riforma della disciplina del trasporto pubblico locale
dettata dalla LR 42/98 (Norme per il trasporto pubblico locale),
che viene pertanto modificata in modo rilevante;
Atteso
-che in primo luogo, con l'ampia modifica alla LR 42/98 apportata
dalla PDL 251, si intende completare il riordino della materia del
trasporto pubblico locale alla luce del mutato quadro normativo
di riferimento, con particolare riguardo sia alla normativa comunitaria
in materia di procedure di appalti di servizi e della relativa legislazione
statale di attuazione, sia alla revisione costituzionale attuata
dalla legge costituzionale n.3 del 2001, sia infine alla legge di
riforma del settore del trasporto pubblico locale approvata con
D.Lgs. 422 del 1997, emanato a norma della L.59/97;
-che
in secondo luogo, le modifiche introdotte dalla PDL 251 servono
ad adeguare la disciplina regionale, rendendo così possibile
l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto,
secondo le scadenze stabilite dalla citata legislazione nazionale;
-che
in terzo luogo, la PDL 251 rappresenta un coerente sviluppo delle
scelte di fondo già operate con la LR 42/98, relative al
perfezionamento del processo di contrattualizzazione e liberalizzazione
del trasporto pubblico, nonché all'attuazione del principio
di separazione tra soggetti affidanti e affidatari dei servizi,
con lo scopo ultimo di dare vita ad un equilibrato sistema di mercato,
caratterizzato dalla concorrenza tra i gestori dei servizi di trasporto
e dal ruolo di governo esercitato dagli enti territoriali competenti;
-che
in quarto luogo, la norma che disciplina i finanziamenti pubblici,
contenuta nella PDL 251 (l'art.20), appare assai più puntuale
ed utile di quella che è destinata a sostituire;
Considerato
-che dall'esame delle disposizioni della PDL 251, scaturiscono una
serie di spunti critici, strettamente attinenti alla sfera d'interesse
degli enti locali, che possono essere così riassunti (n.b.
: i riferimenti sono agli articoli della LR 42/98 come modificati
dalla PDL 251):
a) art.5 comma 1: la previsione di una specifica fase concertativa
con le parti sociali, avente ad oggetto il programma regionale dei
servizi di trasporto pubblico, può ingenerare equivoci, non
solo e non tanto perché si sovrappone alla disciplina dettata
dalla LR 49/99 (Norme in materia di programmazione regionale), ma
perché potrebbe essere interpretata nel senso di esentare
il programma regionale in questione dalla concertazione istituzionale
di cui al Protocollo d'intesa dell'11.9.2002, sottoscritto dalla
Giunta Regionale e dalle associazioni rappresentative degli enti
locali della Toscana, oltre che dal Consiglio delle Autonomie locali;
b)
art.8 comma 1: la fattispecie fa da pendant a quella descritta sub
a) a proposito dell'introduzione di una specifica fase concertativa
con le parti sociali, anche se questa volta non è ovviamente
in questione il rispetto del protocollo d'intesa dell'11 settembre
2002;
c) art.10 comma 1: visto che il nuovo titolo V° della Costituzione
è già in vigore, anche la PDL 251 deve essergli conforme,
senza bisogno di una apposita ( e futura) legge regionale di attuazione,
conseguentemente, dato il tenore della disposizione contenuta nell'art.118
comma primo Cost., sembra necessario che l'intestazione alla Regione
delle competenze amministrative di cui al citato art.10 comma 1
della PDL esaminata, sia espressamente motivata con l'esigenza di
assicurarne l'esercizio unitario;
d) art.12 comma 1 lett. B): l'esclusione della competenza comunale,
nei casi di collegamento di due comuni capoluogo e (soprattutto)
nel caso di collegamento di un comune con la stazione ferroviaria
situata nel territorio dell'altro comune, non sembra trovare giustificazione
in nessuno dei criteri di cui all'art.118 Cost. ( sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza);
e) art.15 comma 1 (da considerare in correlazione con l'art. 18
comma 2 rimasto inalterato): la nuova disciplina del contratto di
servizio, con riferimento alla fattispecie del subentro di un nuovo
soggetto gestore del servizio di t.p.l., conferisce un rilievo straordinario
e nuovo alle garanzie già previste dall'art.18 comma 2 della
LR 42/98 sul rispetto del trattamento economico e giuridico derivante
dai contratti nazionali ed aziendali ai dipendenti, stabilendo che
la relativa violazione costituisca una causa di risoluzione del
contratto di servizio; l'accennata circostanza, che fa ricadere
sul contratto di servizio le conseguenze della violazione delle
norme in materia di tutela dei lavoratori, rischia di causare un
notevole aggravio di spesa nella gestione dei servizi, con una diretta
ricaduta negativa sugli equilibri finanziari degli enti locali territorialmente
interessati; a ciò si aggiunga che, alla stregua dell'attuale
art.117 comma 2 lett. l) della Costituzione, non va esente da critiche
il citato art.18 comma 2 della LR 42/98, che non si limita a richiamare
l'applicazione, in caso di subentro nella gestione del servizio
di tpl, di una normativa speciale dello Stato (il RD n.148 del 1931),
ma ne amplia la portata -basta a tale proposito un semplice confronto
tra le due fonti: , mentre secondo il RD 148/1931 art.26 all. A,
"In caso di cessione di linee ad altra azienda o fusione di
aziende", va mantenuto "
per quanto è possibile,
al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente
goduto e assicurando i diritti acquisiti", a norma dell'art.18
comma 2 della LR 42/98, "
ove un'impresa subentri ad un'altra
nella gestione del servizio
il trasferimento del personale
dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato
dall'art.26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n.148, conservando
al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico
originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali
in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di
armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti
l'organizzazione del lavoro"- , essendo d'altro canto da ritenere
che la modifica proposta all'art.15 della LR 42/98 in materia di
contratto di servizio, in realtà si regga principalmente
sul già vigente art.18, che costituisce un evidente esempio
di disciplina legislativa del rapporto di lavoro, che è però
materia di esclusiva competenza dello Stato;
f) art.16 comma 7: visti i contenuti dell'attività attribuita
alla competenza della Giunta regionale, sembra che essa debba essere
esercitata attraverso regolamenti regionali e non con semplici provvedimenti
amministrativi, giacché nel presente caso non si tratta di
attribuire la competenza di funzioni amministrative, ma di dettare
la disciplina attuativa della legge regionale; è poi da rimarcare
con forza la particolare delicatezza dell'argomento, giacché
dal rispetto delle clausole essenziali degli atti di gara e dei
contratti di servizio, come individuate dalla Giunta regionale,
dipende il mantenimento dei finanziamenti dei servizi minimi;
g) art.17: va in primo luogo osservato che le modifiche apportate
alla disciplina del subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico
sono nel senso di limitare in maniera decisa -va per altro soggiunto
che il testo della PDL 251 appare sensibilmente diverso rispetto
a quello sul quale era stata conseguita l'intesa in sede di concertazione
istituzionale- le possibilità di subaffidamento; gli aspetti
ora considerati, che per altro evidenziano un contrasto con gli
orientamenti attualmente prevalenti in sede nazionale e comunitaria
( v.art.21 Subappalto, del D.Lgs. 158/1995 recante "Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi"), sono suscettibili di risolversi
in un aggravio dei costi di gestione dei servizi, con conseguente
influenza negativa sugli equilibri finanziari degli enti locali
territorialmente interessati; in secondo luogo non si possono nascondere
perplessità assai serie sulla previsione contenuta al comma
3, che condiziona "ulteriori incrementi di servizio in subaffidamento"
alla concertazione di un apposito tavolo istituito dalla Giunta
regionale;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
esprime
parere favorevole sulla PDL 251, alle seguenti condizioni :
1)
che agli artt. 5 comma 1 ed 8 comma 1 sia eliminata la previsione
di una fase di concertazione speciale con le parti sociali;
2) che all'art.10 comma 1, l'attribuzione di funzioni amministrative
alla Regione sia espressamente motivata con l'esigenza di assicurarne
l'esercizio unitario a livello regionale;
3) che all'art.12 comma 1 lett.b) sia cassata la seguente proposizione
normativa: "purché non colleghino tra loro i due capoluoghi,
oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel
territorio dell'altro";
4) che sia ripristinato il testo dell'art.15 comma 1 su cui si era
realizzata l'intesa in sede di concertazione istituzionale il 27.1.03,
cassando l'intero secondo periodo del comma (da "La violazione"
fino alla fine del comma 1);
5) che all'art.16 comma 7, dopo la parola : "altresì",
siano inserite le parole : "con regolamento";
6) che all'art.17:
-il comma 2 sia riformulato nel senso indicato alla precedente lettera
h)
-il comma 3, per altro nuovo rispetto al testo su cui si era realizzata
l'intesa in sede di concertazione istituzionale, sia cassato.
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