P.d.L..n.
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Modifica della L.R: 9 febbraio 1998 n. 11 "Norme per lo snellimento
e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia
di agricoltura, foreste caccia e pesca" nonché modifica
della L.R. 19 novembre 1999 n. 60 "Agenzia Regionale Toscana
per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)" norme per il funzionamento
dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
PARERE
OBBLIGATORIO
La
Regione Toscana, con il concorso volontario delle Province e delle
Comunità montane che hanno aderito, ha da tempo avviato un'esperienza
pilota in materia di procedimenti amministrativi nel settore agricolo
mediante l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza procedimentale
- CAAP di cui alla L.R. n. 11/1998.
Questa esperienza, pur scontando le inevitabili difficoltà
di avvio di un sistema innovativo e non altrove esistente ed una
messa a punto non ancora del tutto omogenea nelle diverse realtà
territoriali, ha dato complessivamente un esito soddisfacente e
positive indicazioni nel segno della collaborazione tra strutture
esterne di carattere privatistico ed amministrazione pubblica, alla
quale restano necessariamente riferite le competenze di carattere
decisorio e discrezionale oltre che di controllo.
Queste indicazioni trovano ora consolidamento e generalizzazione
nella istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola
- CAA di cui al d. lgs n. 165/1999, attuativo della legge "Bassanini"
e soppressivo dell'AIMA.
La presente proposta adegua la normativa toscana attualmente vigente
a questa nuova normativa nazionale e disciplina la trasformazione
dei CAAP toscani in CAA.
Questo Consiglio riscontra favorevolmente questo adeguamento, unitamente
al fatto che l'impegno che le amministrazioni provinciali e le comunità
montane hanno volontariamente assunto per far decollare positivamente
questa nuova ipotesi di organizzazione amministrativa trova un riconoscimento
a livello nazionale.
Si rileva altresì come in questo passaggio vengono meglio
definiti alcuni elementi di particolare rilievo, quali quello del
carattere esclusivo della competenza dei Centri, ove attivati, e
della possibilità per gli stessi Centri di svolgere attività
di consulenza per i propri utenti.
E' previsto che l'ARTEA possa delegare alle Province ed alle Comunità
montane la funzione di autorizzazione ai pagamenti ed i relativi
controlli, secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria.
La proposta è stata oggetto di concertazione con le associazioni
degli enti locali ed è stata apprezzata in sede di consultazione.
Si esprime pertanto parere favorevole sulla proposta.
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