P.d.L. n.198
"Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso
che:
-la
proposta di legge n.198 "Disciplina delle Associazioni di promozione
sociale" mira ad abrogare e sostituire la L.R. 36/90, recante
la disciplina delle associazioni di promozione sociale, al fine
di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale (legge
328/2000 e legge 383/2000);
-la
proposta stessa presenta elementi fortemente innovativi rispetto
alla L.R. 36/90 ove si consideri in particolare:
a) che gli albi provinciali e regionale delle associazioni di promozione
sociale sono sostituiti da un unico registro regionale articolato
per province e settori di attività;
b) che viene istituito presso Fidi Toscana un apposito fondo di
dotazione mediante il quale la Regione, sotto forma di contributi
in conto interessi, concorre ad agevolare l'accesso al credito da
parte delle associazioni di promozione sociale;
c) che a fianco della Consulta regionale dell'associazionismo di
promozione sociale (di cui è ridefinita la composizione)
è introdotto un apposito Osservatorio regionale dell'associazionismo
di promozione sociale;
Considerato:
-che
l'articolato definisce correttamente il ruolo e le funzioni degli
enti locali;
-che a seguito del dibattito sviluppatosi in sede di concertazione
istituzionale sono stati apportati significativi miglioramenti al
testo iniziale;
Il
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. esprime parere favorevole sulla proposta di legge n.198 "Disciplina
delle Associazioni di promozione sociale";
2. formula nel contempo, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
a)
all'art.20 comma 3 si prevede che entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art.17 le Province
territorialmente competenti adottino le misure precisate nel medesimo
comma "con decreto del Presidente".
Questa dicitura è da ritenersi impropria in quanto attiene
a prerogative statutarie degli enti locali, per cui si chiede di
sostituire l'inciso "con decreto del Presidente" con la
più appropriata espressione "con proprio atto";
b) all'art.4: sembra opportuno che l'espressione "conferite
alle province" sia sostituita con la dicitura "attribuite
alle province", poiché la nozione di conferimento ha
carattere generale non consentendo l'immediata individuazione del
titolo in base al quale è esercitata la funzione;
c)
all'art.15 comma 2 lettera b): la frase "la rappresentatività
delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro
regionale" sembra equivoca; si invita ad usare altra espressione
da cui risulti chiaramente che si vuole garantire la rappresentatività
di tutti i territori provinciali e di tutte le tipologie associative
corrispondenti alle tre sezioni del registro regionale;
d)
all'art.13: se la ratio delle convenzioni è costituita dalla
concessione di contributi pubblici per il finanziamento dei progetti,
è opportuno che ciò risulti esplicitamente dal tenore
dell'articolo in esame.
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