P.
d. L. n. 192
(Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n.82 "Norme
in materia di Comunità Montane").
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
Con la proposta di legge qui esaminata si introduce una indispensabile
modifica alla disciplina relativa agli organi della Comunità
Montana, da un lato riconoscendo alla fonte statutaria della Comunità
la piena competenza alla rideterminazione della composizione dei
loro organi, dall'altro introducendo una opportuna distinzione tra
le Comunità di nuova costituzione o nelle quali si registrano
cambiamenti dovuti all'ingresso di nuovi Comuni e quelle composte
dagli stessi Comuni già ricompresi nelle Comunità
Montane preesistenti, relativamente alla fase transitoria intercorrente
tra il decreto di costituzione della Comunità e l'approvazione
delle norme statutarie di cui all'art.13 della LR 82/00.
2.
Mette conto sottolineare come la proposta di legge in esame, oltre
che essere oltremodo opportuna e giuridicamente ineccepibile, fa
riscontro a specifiche richieste pervenute in tal senso da diverse
Comunità Montane.
3. Sulla base di quanto precede il parere sulla P. di L. 192 non
può che essere positivo.
Allegato
n. 1 al parere su P.d.L. n. 192
Proposta
di modifica alla L.R. n. 82/2000 presentata alla seduta del CdAL
del 13 settembre 2002 dall'Assessore Galletti della provincia di
Siena a nome dell'URPT.
Sulla
base della nota congiunta UNCEM - URPT dell'11.3.2002, l'URPT avanza
la seguente proposta di modifica alla L.R. n. 82/2000.
All'art.
14 della L.R. n. 82 del 28.12.2000 si propone di aggiungere un punto
3.
3) Le funzioni delegate alle Province o, nei territori di loro competenza,
alle Comunità Montane, previste dall'art. 4 della Legge n.
10 del 23/1/1989 avvengono comunque dopo la stipula di apposita
convenzione tra Provincia e rispettive Comunità Montane,
per concertare tempi, modalità, risorse in rapporto al passaggio
effettivo delle competenze.
Conseguentemente
alla suddetta eventuale modifica, sono sospesi i termini prescritti
dalla delibera del Consiglio Regionale n. 102 del 26.6.2002 e la
necessità di rivedere i criteri e i parametri previsti dalla
medesima per l'assegnazione delle risorse.
Allegato
n. 2 al parere su P.d.L. n. 192
Relazione
Con
la Proposta di Legge n' 192, la Giunta Regionale propone la modifica
della Legge Regionale n'82 del 28/12/2000. (Norme in materia di
Comunità Montane).
La
proposta riguarda la disciplina transitoria degli organi delle Comunità
Montane, prevista dall'articolo 1 (L.R. 82) ed in particolare le
disposizioni di cui al comma 3 e 4.
Nella
proposta di modifica si fa riferimento al caso in cui la ricostituzione
delle Comunità Montane coincida con gli stessi comuni facenti
parte della precedente, ed in particolare, nel periodo intermedio
fra due tornate elettorali amministrative, adducendo come pretesto
che il procedimento del rinnovo degli organi come previsto dalla
L.R. 82 possa essere inutile e gravoso dando priorità alle
ragioni in favore della continuità amministrativa.
Al
nuovo comma 4 lettera a) si stabilisce che le Comunità Montane
che coincidono con le precedenti, resta ferma la composizione degli
organi, rappresentativo ed esecutivo, e da mandato agli Statuti
delle Comunità Montane la possibilità in via transitoria,
fino al Luglio 2004 di mantenere ferma la maggioranza dei Consigli
Comunali facenti parte.
Come
si può vedere tale norma costituisce un precedente pericoloso,
(anche in virtù della P.D.L. 637, che va a modificare la
deliberazione del Consiglio Regionale n° 25 del 13/02/2002 dove
si individua gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità
Montane, Valle del Serchio e Area Lucchese).
Perché
spostando i termini per gli organi rappresentativi ed esecutivi
e bloccando i Piani di Sviluppo la Giunta Regionale costituisce
disparità tra le Comunità Montane con il rischio di
vedere sia in termini di composizione degli organi, sia in termini
di programmazione politica e amministrativa, un privilegiare le
ragioni politiche - partitiche, ad una corretta impostazione che
dovrebbe snellire le operazioni di programmazione amministrativa
(vedi composizione dei Consigli e Giunte, snellimento dell'attività
amministrativa, risparmio in termini di gettoni di presenza ed indennità
agli Assessori ecc.) a favore dei Cittadini e dei Comuni facenti
parte.
La
nostra proposta è quella di privilegiare il riordino completo
degli organi rappresentativi ed esecutivi di tutte le Comunità
Montane, senza distinzione fra quelle rimangono le stesse e quelle
modificate dal subentro di altri Comuni.
Per
ciò che riguarda la continuità Amministrativa la riduzione
di alcuni Consiglieri ed Assessori non fa certamente venire meno
la medesima, e neanche i Piani di Sviluppo sono a repentaglio visto
che è possibile variare gli obiettivi anche durante l'anno
in corso sia per l'annuale che per il triennale.
Articolo
1
(Modifica
all'art. 11, Legge Regionale n. 82 del 28/12/2000)
I.
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 82 è sostituito dal seguente:
Art.3.
Dalla data di costituzione ai sensi dell'articolo 5, e fino all'entrata
in vigore degli Statuti approvati e adeguati ai sensi dell'articolo
13, comma 2, l'organo rappresentativo della Comunità montana
è provvisoriamente costituito dal Sindaco e da due componenti,
uno dei quali espresso dalla minoranza, per ciascun partecipante,
eletti dai rispettivi Consigli Comunali.
Giuseppe Montagna
Sindaco di Abetone
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