IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-la PDL 190 in oggetto;
-che gli intenti dichiarati, che con la PDL 190, c.d. di manutenzione dell’ordinamento si intenderebbero perseguire sono quelli di riunire in un unico provvedimento legislativo tutti quegli interventi di modifica di svariate leggi regionali, che, non incidendo sui caratteri fondamentali e sulle finalità delle medesime leggi, vengono tuttavia incontro ad esigenze oggettive, dovute o a modifiche del quadro normativo nazionale, o alla necessità di ripartire diversamente funzioni amministrative, o infine di introdurre semplici aggiustamenti tecniche frattanto maturati;
-che in realtà la mole, la disomogeneità ed in qualche caso la tipologia delle modifiche contenute nella PDL 190 legittimano qualche dubbio sulla congruità e la correttezza sostanziale dello strumento utilizzato che, per limitarsi a considerare la posizione e le prerogative del Consiglio delle Autonomie locali, ne riduce le già scarse possibilità di influire sulle scelte compiute, costretto com’è ad esprimersi con un solo parere, ma su innumerevoli e distinti oggetti, oltre tutto in un termine temporale che si è voluto dimezzare;
Preso atto
-che la PDL 190 è al suo interno suddivisa in VIII capi, sei dei quali
corrispondono grosso modo alle competenze delle direzioni generali della GR,
ricomprendendo svariati interventi legislativi, a loro volta raggruppati per
sezioni, corrispondenti alle diverse materie di competenza delle stesse
direzioni, mentre gli ultimi due capi si occupano della disciplina afferente
alcuni organi collegiali tecnico-consultivi e delle disposizioni finanziarie
della PDL stessa;
Considerato
-che, tra le innumerevoli disposizioni contenute nella più volte citata
PDL 190, avuto riguardo alla specifica sfera di interesse del sistema degli
enti locali, siano da mettere in rilievo le seguenti:
1)con riferimento alle modifiche alla LR 29 dicembre 2003, n.67
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della
relativa attività):
-le modifiche all’art. 8 , con l’aggiunta del comma 6 che consente la
gestione in forma associata delle funzioni attinenti la protezione civile;
-le modifiche all’art. 16, con l’aggiunta del comma 2 bis secondo cui
il piano di protezione civile con valenza intercomunale comprende anche
l’organizzazione e le procedure relative a quelle attività che siano escluse
dalla gestione in forma associata;
2)con riferimento alle modifiche alla LR 31 maggio 2004, n.38
(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing):
-la sostituzione dell’art.7 con la sostituzione della denuncia di
inizio attività al posto dell’autorizzazione;
3)con riferimento alle modifiche alla LR 23 dicembre 1998, n.100
(Disciplina del trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie):
-la sostituzione dell’art.3, con l’attribuzione alle Province e non più
alla Regione della competenza a stabilire le tariffe di vendita dei titoli
agevolati, in coerenza con il programma provinciale dei servizi di trasporto
pubblico di cui alla LR 42/1998;
4)con riferimento alle modifiche alla LR 1 dicembre 1998, n.89 ( Norme
in materia di inquinamento acustico):
-l’inserimento dell’art.17 bis che individua il Comune di Firenze quale
agglomerato con più di 250.000 ab.agli effetti dell’applicazione della
disciplina statale di recepimento di quella comunitaria in materia di
determinazione e gestione del rumore ambientale);
5)con riferimento alle modifiche alla LR 6 settembre 1993, n.67 ( Norme
in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di
noleggio):
-le modifiche all’art. 2 recante la disciplina della Commissione
regionale consultiva, che non hanno però toccato l’attribuzione ad ANCI e URPT (oggi UPI) della competenza di
designare rappresentanti all’interno di tale Commissione, in contrasto con
l’interpretazione e la ormai consolidata applicazione dell’art.66 comma 6 dello
Statuto, secondo cui appartengono al Consiglio delle Autonomie locali le nomine
e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti
negli organismi regionali;
Atteso in secondo luogo
-che la GR, con decisione n.2 del 9 luglio scorso, ha approvato alcuni
emendamenti alla PDL 190 già presentata, consistenti nella modifica di due
leggi regionali in materia ambientale ed in particolare:
1) nell’integrazione della LR n. 29 del 21 maggio 2007 (Norme per
l’emergenza idrica per l’anno 2007…) attraverso:
a)una modifica dell’art.1
recante la facoltà attribuita alla GR, anche su proposta delle Province e degli
ATO, di dichiarare la cessazione dello stato di emergenza idrica anche per
singole porzioni del territorio, in conseguenza del mutamento dello stato del
demanio idrico, rispetto alle previsioni che stavano alla base della
dichiarazione di emergenza;
b)una modifica all’art.5 che
attribuisce alle Province, in conseguenza della riduzione del rischio di
emergenza idrica e sentite le Autorità di bacino, di dare normale corso alla
richiesta di nuove concessioni per scopi diversi da quello idropotabile;
2)nell’integrazione della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), attraverso una modifica
meramente tecnica dell’art.15 (Agenzia regionale recupero risorse), la
sostituzione dell’art. 30 bis (Disposizioni per l’ammontare del tributo
speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati
agli urbani), l’abrogazione dell’art. 30 ter (Trattamento dei rifiuti),
l’inserimento dell’art. 31 ter (recante disposizioni transitorie
sull’addizionale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi) e la sostituzione dell’allegato B (Tabella relativa all’ ammontare del
tributo ex art. 30 bis); il tutto motivato dall’esigenza di adeguare la
normativa regionale di settore alle previsioni dell’art.205 (misure per
incrementare la raccolta differenziata) del nuovo testo unico dello Stato in
materia ambientale (il d.lgs. 152/2006);
Ricordato
-che sulla originaria bozza della PDL 190 si era svolta una positiva
sessione di concertazione nella seduta del Tavolo interistituzionale di
concertazione del 4 giugno 2007;
-che degli emendamenti alla PDL 190, successivamente presentati dalla
GR e sopra riportati, ebbe ad occuparsi il Tavolo interistituzionale di
concertazione nella seduta del 2 luglio 2007;
-che in occasione della seduta da ultimo citata emersero considerazioni
critiche sugli emendamenti formulati dalla GR ed in particolare:
>quella dell’UNCEM,
riguardante la c.d. “eco tassa” di cui alla modifica della LR 25/1998, ritenuta
particolarmente penalizzante per i comuni svantaggiati;
> quella dell’UPI,
riguardante la modifica della LR 29/2007, relativamente alla lamentata
incongruenza tra i due distinti regimi istaurati:
a- il primo riferito alla dichiarazione di emergenza idrica, che può
riguardare solo tutto il territorio regionale;
b- il secondo riferito alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza
idrica, che può invece riguardare anche solo porzioni del territorio regionale;
Ritenuto
-che sia opportuno fissare nel 1 gennaio 2008 la decorrenza del termine di cui all’art.31 ter della LR 25/98, come introdotto dalla PDL 190
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole sulla PDL 190, alla seguente condizione:
“che il testo recante la modifica dell’art.2 della LR 6 settembre 1993, n.67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio) sia riformulato nel senso di attribuire al Consiglio delle Autonomie locali la competenza a designare, su proposta di ANCI ed UPI, i rappresentanti all’interno della Commissione regionale consultiva, in conformità all’art.66 comma 6 dello Statuto”;
2) di formulare, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
I)
“che si
tenga conto delle posizioni espresse dall’UNCEM e dall’UPI nella seduta del
Tavolo di concertazione interistituzionale del 2 luglio 2007, come riportate
all’ultimo punto del Ricordato della premessa del presente atto”.
II) Che la decorrenza del termine di cui all’art.31 ter della LR 25/98, come introdotto dalla PDL 190, sia fissato del 1 gennaio 2008.