P.d.L. n. 181
"Modifiche alla Legge regionale 18 maggio 1998, n.25 "Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati",
e successive modifiche ed integrazioni. Modifiche alla Legge regionale
29 luglio 1996, n.60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui
all'art. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n.549, e successive modifiche
ed integrazioni".
PARERE OBBLIGATORIO e osservazioni alla correlata PdL. n. 187 recante
Modifiche alla LR n. 60/1996 e alla LR n.37/1999.
1.
Va in linea di massima condiviso l'impianto generale della P.di
L. presa in esame, con la quale si intendono perseguire molteplici
finalità, tra le quali sembrano soprattutto degne di nota
le seguenti:
-introdurre modifiche al procedimento previsto dalla LR 25/98 (con
una particolare attenzione alla parte riguardante l'attribuzione
e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza anche
in considerazione della necessità di adeguamento alle norme
statali e regionali frattanto sopravvenute in materia), che non
si ritiene abbia dato buona prova di sé, dato il ritardo
verificatosi in molte Province nell'approvazione dei piani provinciali
di gestione, nella costituzione delle Comunità d'ambito e,
conseguentemente, nell'adozione dei piani industriali;
-prorogare il termine per l'approvazione dei piani provinciali e
per la costituzione delle Comunità d'ambito;
-dettare una disciplina nuova, relativamente al regime sanzionatorio
ed alla determinazione dei quantitativi della raccolta differenziata,
con riferimento al tributo speciale dovuto per il deposito in discarica;
-rafforzare l'indirizzo, già presente nella normativa dello
Stato, volto ad incentivare l'utilizzo del materiale recuperato.
2.
L'esame dell'articolato suggerisce tuttavia numerose e sostanziali
critiche. La prima di esse riguarda il contenuto dell'art.3 comma
3, che aggiunge il comma 10 bis all'art.12 della LR 25/98, in materia
di procedure per l'approvazione dei piani provinciali. Detta norma
consente alla Giunta Regionale, in esito alla complessa procedura
dettata dai commi 7, 8 e 10 del medesimo articolo, di apportare
"
al piano provinciale le modifiche necessarie al fine
di adeguarlo alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 7".
Nel presente caso -ben al di là dell'ipotesi eccezionale
prevista dall'art.21, che non a caso riporta la rubrica "Provvedimenti
straordinari", nella quale la Giunta, per sopperire a situazioni
di necessità e urgenza, può individuare siti di smaltimento
o approvare progetti per siti e/o impianti anche a prescindere dalla
pianificazione- si introduce una sorta di controllo di merito assai
pesante, che rende il piano non più esclusivamente riferibile
al soggetto istituzionale che ne ha la competenza in via ordinaria.
Sul punto è appena il caso di sottolineare come la norma
in questione, che non è collocabile neppure all'interno del
quadro dei poteri sostitutivi regionali, sia di assai dubbia conformità
al nuovo regime in materia di funzioni amministrative previsto dall'art.118
Cost., come sostituito dall'art.4 della l. cost. 3/2001.
3.
E' poi importante dare conto del fatto che, richiamando quanto emerso
nel corso della riunione del tavolo interistituzionale di concertazione
del 5.3 u.s., dove fu esaminato un testo normativo sullo stesso
argomento, sono state recepite solo assai parzialmente le osservazioni
fatte in quella sede dal rappresentante dell'U.R.P.T.. In particolare,
mentre per ciò che riguarda le modifiche apportate all'art.20
(Interventi di bonifica) e all'art.28 (Fondi di rotazione) della
LR 25/98, non sembrano esser state riprese le proposte dell'U.R.P.T.
, è stato invece positivamente riscontrata l'esigenza manifestata
in ordine all'introduzione di un comma 2 bis all'art.15.
4.
Altro punto di basilare importanza è quello relativo all'introduzione
dell'art.30 bis, riguardante la disciplina del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. La
apprezzabile strategia perseguita dalla norma in questione sembra
essere così articolata: 1)incentivare la raccolta differenziata,
2) incentivare il completamento del ciclo (raccolta differenziata
e trattamento senza deposito in discarica), 3) penalizzare il conferimento
fuori ambito. Il fatto è però che il margine di incentivo
(e di penalizzazione) attualmente praticabile, come emerge dalle
lettere a),b),c),d) ed e) dell'art.30 bis comma 1, non è
tanto significativo da garantire il perseguimento dell'indirizzo
strategico enunciato, potendo addirittura sortire il risultato di
incoraggiare il conferimento di rifiuti non trattati, non reputandosi
remunerativo, a fronte del limitato vantaggio fiscale, investire
negli impianti di selezione e trattamento. Stante la descritta situazione,
si possono prospettare due alternative: da una parte cassare tout
court l'art. 15 (che contiene il nuovo 30 bis) dalla P.d.L. 181;
dall'altra modificarne il testo, cercando di pervenire ad una definizione
accurata del concetto di "trattamento" (che ad esempio
escluda i casi di semplice selezione), riservando solo alle fattispecie
in esso rientranti incentivi fiscali significativi.
5.
Legato all'argomento sviluppato al precedente punto, ma suscettibile
di una critica ancor più decisa, appare quello ricavabile
dall'art. 30 ter (trattamento dei rifiuti), introdotto dall'art.16
della P.d.L.. Dalla citata norma si ricava che sono assoggettati
al tributo speciale previsto per i rifiuti trattati depositati in
discarica, anche le frazioni di materiali in uscita dagli impianti
di di trattamento (in particolare la frazione organica stabilizzata-FOS-
e la frazione secca non classificabile come combustibile derivante
da rifiuti- CDR-), se non riutilizzati. Viceversa sembra corretto
che, oltre ai sovvalli ed agli scarti, ai quali è riconosciuta
dall'ultimo comma dell'articolo citato la qualità di rifiuti
speciali, tutti i rifiuti effettivamente trattati vengano esentati
dal pagamento del tributo speciale di cui si è detto.
6.
Va infine espresso uno specifico avviso che prende spunto da una
ulteriore proposta di legge approvata dalla Giunta regionale solo
il 1° luglio scorso -si tratta della P.d.L. n.187 "Modifiche
alla legge regionale 29 luglio 1996, n.60 (Disposizioni per l'applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
)
e alla legge regionale 1 luglio 1999, n.37 (Disposizioni in materia
di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie)-
che, visti i suoi contenuti, fatalmente incrocia la proposta 181
già esaminata.
Orbene, in merito alla P.d.L. n.187 si osserva che:
-in primo luogo sono stabiliti i nuovi parametri che determinano
l'ammontare dell'imposta dovuta per il deposito in discarica, a
seconda dei diversi tipi di rifiuti (si stabiliscono gli importi
per tonnellata, anziché per chilogrammo, ma, ciò che
più conta, è che non si modifica significativamente
l'entità dell'imposizione, in modo tale da renderla funzionale
ad una seria incentivazione delle politiche di raccolta differenziata
e/o completamento del ciclo);
-in secondo luogo la P.d.L. n.187 non tiene conto ed è anzi
in contrasto (cfr. art.2 comma 1 lett.e) proprio con quella modifica
introdotta dalla P.d.L n.181 che ne rappresenta uno degli elementi
più qualificanti (ci riferiamo alla modifica all'art. 30
della LR 25/98 e l'introduzione degli artt. 30 bis e 30 ter).
Per quanto precede si ritiene indispensabile la riunificazione,
previe modifiche e coordinamento, delle due citate proposte di legge.
7.
Sul tema del tributo speciale per il conferimento in discarica,
è stata prospettata all'interno del CdAL una ipotesi di diversa
impostazione della disciplina, che leghi il tributo agli ATO anziché
ai Comuni, riassunta nella nota che si allega al presente parere
e che si rimette alla valutazione della competente commissione consiliare.
PARERE SU PDL N. 181
NOTA
ALLEGATA
Il
meccanismo sanzionatorio previsto per il tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi collegato al raggiungimento
delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dal Decreto
Ronchi non è condivisibile in quanto inefficace nell'opera
di dissuasione al ricorso alle discariche e fonte di incongruenze
inique e vessatorie per gli enti locali.
Con
la P.d.L. n. 181 il suddetto meccanismo sanzionatorio viene parzialmente
mitigato, ma non vengono eliminate le accennate incongruenze.
Si
consideri ad esempio che da una parte i Comuni vengono legati per
la gestione unitaria dei rifiuti urbani ad una programmazione d'ambito
territoriale ottimale e possono beneficiare di contributi regionali
solo qualora a livello di ambito siano approvati i piani provinciali
di gestione dei rifiuti e siano costituite le autorità d'ambito,
dall'altra gli stessi Comuni possono essere singolarmente sanzionati
ove non siano raggiunte le percentuali di raccolta differenziata
del Decreto Ronchi, che sono necessariamente obiettivi di ambito.
Meglio
sarebbe pertanto, volendo comunque proseguire nell'incongruo meccanismo
sanzionatorio, tornare ad una applicazione del tributo speciale
uniforme su base di ambito territoriale ottimale, come inizialmente
previsto dall'art. 30 della L.R. n. 25/1998 prima dell'aggiunta
del comma 6 con la L.R. n. 70/1999.
E'
necessario inoltre che gli introiti regionali del tributo speciale
vengano prontamente reinvestiti negli ambiti ai quali sono stati
sottratti per l'adeguamento degli impianti e delle procedure di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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