P. di L. n.
115 (Consorzi di bonifica- Modifiche
alle modalità di istituzione, al sistema di contribuzione
e alla programmazione delle opere): emendamenti proposti dalla Giunta
Regionale.
PARERE OBBLIGATORIO
1.
Con il testo qui preso in esame la Giunta regionale tende per un
verso a ridimensionare, per un altro a rendere più organico,
l'intervento legislativo sui Consorzi di bonifica, già oggetto
della P.D.L. 115 di iniziativa consiliare e sulla quale questo Consiglio
si è espresso con parere del 26/10/2001.
In particolare va detto che l'intento principale perseguito -con
ciò si conferma del resto uno specifico elemento contenuto
anche nell'originaria P.D.L. 115- è quello di eliminare la
possibilità della doppia imposizione in tante aree della
Regione, concentrando quindi l'iniziativa legislativa soprattutto
sul versante della contribuenza (di essa si occupano i primi tre
articoli dei cinque di cui si compone l'intero testo), rinviando
tutto il resto ad un successivo riordino complessivo della materia.
Gli altri due elementi che caratterizzano poi la proposta in questione
sono i seguenti:
-la previsione di una diversa composizione dell'organo consortile
del Consiglio dei delegati, con un netto riequilibrio tra rappresentanti
nominati dai consorziati e dalla Provincia competente, scegliendoli
tra gli amministratori comunali che rientrano nell'ambito territoriale
del consorzio;
-la subordinazione alla conclusione di apposite intese tra tutti
i soggetti istituzionali forniti di competenza in materia (AATO,
Comuni, Province, Comunità Montane e Consorzi di bonifica
nella qualità di enti gestori dell'attività di manutenzione),
del rinnovo degli organi consortili e dei piani di classifica.
2.
Alla luce di questi elementi, nel momento in cui si procede alla
approvazione del presente provvedimento normativo che interessa
solo i punti sopra richiamati e lascia aperti ed irrisolti tutti
gli altri aspetti di questa complessa materia, assume un rilievo
politico prioritario la necessità di procedere con la massima
urgenza al già da tempo preannunciato riordino complessivo
della materia stessa, da attuarsi mediante un testo unico che ne
riorganizzi compiutamente la disciplina, al fine di assicurare certezza
giuridica ed efficacia dell'azione pubblica in un settore così
rilevante.
Questa necessaria opera di riordino istituzionale, volta a valorizzare
il ruolo dei poteri locali in un settore che riguarda direttamente
funzioni di loro spettanza, dovrà comunque salvaguardare
e valorizzare le rilevanti risorse tecniche e di conoscenza presenti
in molte realtà consortili.
Questa esigenza di riordino complessivo del sistema costituisce
un punto politico discriminante, sul quale il Consiglio delle autonomie
locali richiede un impegno chiaro della Giunta regionale ed attende
la rapida definizione di una proposta normativa.
3.
Fatto salvo quanto sopra, è da confermare l'orientamento
già espresso dal C.d.A.L. nel già citato parere del
26.10.01 sulla P.D.L. 115, nonché quello emerso in occasione
della concertazione sugli emendamenti qui trattati, svolta dal Tavolo
interistituzionale nella seduta del 29.5.02, sulla opportunità
di procedere intanto all'approvazione di una normativa volta a risolvere
il grave problema della duplicazione dell'imposizione in molte delle
aree ricadenti nella competenza territoriale dei Consorzi di bonifica
4.
Tuttavia il parere favorevole del CdAL alla presente proposta è
condizionato dal fatto che, nel momento in cui si elimina giustamente
la doppia imposizione, si provveda contestualmente all'individuazione
di adeguati meccanismi di reperimento delle risorse finanziarie
necessarie all'esercizio delle funzioni.
Infatti dobbiamo rilevare che non si è tenuto conto delle
importanti osservazioni critiche mosse su questo punto dalle autonomie
locali in sede di concertazione, che del resto confermavano la linea
già assunta sull'argomento dalla Federazione delle Autonomie
Locali della Toscana con una nota del 22.4.02. In particolare non
è stata recepita la indicazione di prevedere, oltre all'eliminazione
dai ruoli di contribuenza degli immobili ricompresi in particolari
aree urbane (v.il comma 2 dell'art.16 ter introdotto dall'art.2
della proposta), il reperimento di adeguate risorse finanziarie,
attingendo dalla tariffa del ciclo idrico integrato, per garantire
certezza di entrate agli enti titolari di competenze in materia,
essendosi mantenuto un meccanismo complicato e soprattutto di incerta
efficacia, qual è quello delle "intese", per l'individuazione
delle risorse necessarie per il mantenimento degli obblighi finanziari
e della manutenzione del sistema di difesa del suolo(v. l'art.16
quater, introdotto dall'art.3 della P.D.L. in riferimento alle arre
urbane di cui all'art.16 ter comma 3).
Inoltre, non si è tenuto affatto conto nel testo proposto
della indicazione di creare, nella fase transitoria che si sta per
aprire ed allo scopo di garantire il necessario impulso iniziale,
un fondo di rotazione a carico della fiscalità regionale
da mettere a disposizione dei soggetti titolari delle competenze
di cui alla LR 34/94.
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