Decisione n. 26 del 11.12.2006
Proposta di “Regolamento di attuazione dell’art. 37
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”
relativo a disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.
Decisione della GR n. 26 dell’11.12.2006.
PARERE OBBLIGATORIO
Visti in primo luogo
-l’art.
66 dello Statuto regionale;
-la
LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il
Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-la
proposta di regolamento in oggetto;
Atteso in primo luogo
-che
il regolamento in esame da attuazione all’art. 37 (Disposizioni generali per la
tutela e valorizzazione degli insediamenti) comma 3 della LR 1/2005 (Norme in
materia di governo del territorio), che espressamente prevede che siano emanati
appositi regolamenti e istruzioni tecniche “per l’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 2 e con particolare
riferimento alle lettere a), c), d), f) e g);
-che,
in particolare, le disposizioni di legge alle quali il regolamento in questione
è chiamato a dare attuazione riguardano:
> la dotazione di infrastrutture per la
mobilità;
> la qualità e la quantità degli
interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo,
il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche
anche potenziali;
>la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per
l’adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;
>l’utilizzazione di materiali
edilizi e la realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il
benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio,
il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità,
accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli
insediamenti;
>l’eliminazione delle barriere
architettoniche ed urbanistiche in conformità a quanto previsto dalla legge
regionale 9 settembre 1991, n. 47;
Atteso in secondo luogo
-che,
il regolamento in oggetto rappresenta un approdo normativo che tenta di dare
una sistemazione organica ad un processo culturale e politico assai lungo, che
ha marcato risultati parziali nell’ambito della pianificazione e che è, a
grandi linee, incentrato sulla individuazione di criteri ed indirizzi rivolti
agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio e ai regolamenti edilizi dei Comuni, con la finalità di accrescere
la qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità, per prevenire e
combattere i fenomeni di degrado;
Ricordato
-che
la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata nella seduta del Tavolo
di concertazione interistituzionale del 27 novembre 2006, essendo stata sulla
stessa raggiunta l’intesa tra la Giunta Regionale e le associazioni
rappresentative degli enti locali, con alcune proposte di modifica condivise,
rimesse ad una successiva miglior formulazione da parte degli uffici;
Preso atto
-che
il presente di regolamento adottato dalla GR risponde alle indicazioni emerse
in sede di concertazione interistituzionale;
Rilevato
-che
all’art. 16 (Contenimento dell’impermeabilizzazione
del suolo nella costruzione di nuovi edifici) sia opportuno espungere dal comma
1 le seguenti parole: “non pavimentata e quella”;
DELIBERA
1) di esprimere parere
favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della GR n. 26
dell’11.12.2006.
2) di formulare, a titolo collaborativi, la seguente raccomandazione: che dal comma 1
dell’art. 16 siano espunte le seguenti parole: “non pavimentata e quella”: