Regolamento
di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004 n.77 (Demanio e Patrimonio
della Regione Toscana). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo
Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;
-l’atto oggetto del parere;
Il regolamento dà attuazione alla legge regionale n.77/2004; dall’entrata
in vigore dello stesso è abrogata la legge regionale n.20/1991 e dispiega al
contempo i propri effetti la l.r. n.77/2004 sul demanio e patrimonio regionale.
Nel testo ricorrono una serie di disposizioni di particolare interesse
per le autonomie locali (vedasi gli artt.50, 58, 61, 62 e 63).
La maggior parte di questi articoli concerne i beni del patrimonio
agricolo forestale, la cui amministrazione compete, ai sensi della l.r.
n.39/2000, alle C.Montane e ai Comuni. Relativamente a tali beni, risultano regolati i seguenti oggetti:
-le autorizzazioni e concessioni amministrative all’uso dei beni;
-le agevolazioni economiche a favore dei concessionari che intendano
esercitare il diritto di prelazione sui beni dagli stessi detenuti;
-la ordinaria delega all’ente interessato delle procedure di vendita, ivi
compresa la stipulazione dei contratti.
Altre norme di indubbio rilievo per gli enti locali hanno una portata più
generale non associandosi ad una particolare categoria di beni.
Nello specifico, è disciplinata la facoltà (offerte in opzione) degli
enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni iscritti negli elenchi
delle alienazioni immobiliari di presentare offerta di acquisto dei beni posti
in vendita, al prezzo di stima.
Inoltre, per i beni regionali dati in gestione ad altri enti, si
statuisce che la funzione di stima dei beni da alienare è esercitata dagli enti
gestori o dalla Regione in
collaborazione con tali enti, mentre si rinvia a successiva deliberazione di
G.R. la definizione delle modalità e dei relativi oneri.
Sotto il profilo del merito, giova richiamare che il regolamento, per
la parte di interesse locale innanzi illustrata, è stata oggetto di una
procedura di concertazione istituzionale G.R.-associazioni delle autonomie
locali che si è conclusa con la sottoscrizione di apposita intesa. In
particolare, recependo alcune osservazioni UNCEM condivise da ANCI il testo è
stato ritoccato in modo da prevedere:
-che l’ente gestore di un bene appartenente al patrimonio agricolo-forestale
regionale possa assegnare direttamente un bene in concessione qualora sia stata
esperita senza esito almeno una volta la procedura mediante avviso pubblico (in
deroga alla regola generale che a tal fine prescrive almeno due passaggi senza
esito attraverso l’avviso pubblico);
-che i concessionari di beni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale
regionale operanti senza fine di lucro in campo sociale, assistenziale e
scientifico fruiscano, in sede di prelazione d’acquisto, di uno sconto del 40
per cento sul prezzo di stima.
Per quanto riguarda poi l’altra richiesta UNCEM - ANCI, volta a far sì
che le risorse delle vendite tornino sul territorio confluendo eventualmente in
un fondo per gli investimenti, è stata acquisita la disponibilità della Giunta
a procedere in tal senso inserendo nel piano forestale le disposizioni del
caso.
DELIBERA
1. di esprimere parere
favorevole sulla proposta
regolamentare in oggetto;
2. formula inoltre le seguenti raccomandazioni:
-relativamente all’art.58 comma 2: si invita a verificare se la norma sia
inequivocabilmente interpretabile nel
senso che gravino in toto sulla Regione gli oneri di stima di un bene
regionale da alienare quando la funzione di stima sia affidata all’ente gestore
del bene stesso;
-che si proceda ad una adeguata ridistribuzione sul territorio delle
risorse provenienti dalle alienazioni dei beni del patrimonio agricolo
forestale, coerentemente con quanto convenuto in tal senso in sede di
concertazione istituzionale.