Firenze,
15 febbraio 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente
della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di deliberazione n.
211 “Criteri e modalità di installazione di impianti fotovoltaici a
terra ai sensi dell’art. 3 della l.r. 11/2011”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità A
maggioranza X A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di deliberazione n. 211 “Criteri e modalità di
installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell’art. 3 della l.r.
11/2011”.
Proponente: Giunta regionale – assessore
Marson
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 14
febbraio 2012
Rilevato che
con la l.r.
11/2011
con l.r. 56/2011
il Consiglio regionale, con delibera n. 68 del 26 ottobre
a) alle zone all’interno di coni visivi e panoramici, la cui immagine è storicizzata;
b) alle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale;
c) alla diversa perimetrazione all’ interno delle aree denominazione di origine protetta (DOP)
d) alle aree a indicazione geografica protetta (IGP);
Considerato inoltre
che l’art. 3 della suddetta l.r. 11/2011 inserisce l’art. 205 quater nella l.r. 1 /2005 il quale, al comma 3, prevede che il Consiglio regionale debba definire “i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale”;
Visto
che il documento (all. 1) della proposta di deliberazione in esame, indica i criteri di inserimento e di mitigazione dei possibili impatti ambientali e paesaggistici degli impianti fotovoltaici a terra;
che tali criteri sono finalizzati al miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei progetti e alla corretta realizzazione degli stessi impianti, nonché alle modalità di gestione utili a garantire il corretto uso del suolo e degli impianti stessi nelle successive fasi di esercizio e di dismissione;
che tali criteri e modalità, pur non essendo strettamente vincolanti e consentendo interpretazioni legate a ciascun caso e contesto, costituiscono parametri qualitativi a cui fare riferimento, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati;
Considerato che
il presente documento si applica agli impianti fotovoltaici a terra ad esclusione di quelli di potenza inferiore a 20 kWp che non interessino aree sottoposte a tutela dei beni culturali e/o paesaggistici;
l’ottemperanza ai criteri e modalità contenute nel presente documento costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti, nel rispetto della normativa statale;
gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia
delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali sono:
a)
garantire
il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nel
rispetto della biodiversità e della conservazione delle risorse naturali,
ambientali e culturali;
b)
assicurare
che l’installazione e l’esercizio dell’impianto in zone agricole caratterizzate
da produzioni agroalimentari di qualità non interferisca negativamente con le
finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali;
c)
assicurare
il minor consumo possibile di suolo e il minor impatto possibile dal punto
vista percettivo, garantendo comunque l’efficienza e la resa dell’impianto;
d)
orientare
il corretto ripristino dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
Preso
atto
che il documento in esame individua una serie di requisiti costituenti elementi per la valutazione positiva dei progetti, tra cui si segnalano in particolare:
a) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
b) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati;
c) una progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento;
d) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, al fine dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
che nel documento sono inoltre definiti i criteri di:
a) inserimento degli impianti e le necessarie misure di mitigazione;
b) rispetto delle condizioni idrogeomorfologiche;
c) localizzazione e di tipologia distributiva;
d) valutazione di interferenza visiva e compatibilità paesaggistica;
e) realizzazione di recinzioni perimetrali e schermature arboree e arbustive;
f) valutazione delle caratteristiche costruttive, privilegiando le soluzioni impiantistiche che rispondano a requisiti di massima resa rispetto alla minore superficie occupata;
g) sistemazione del suolo e vegetazione, nel caso in cui l’area presenti un uso agricolo;
h) salvaguardia della continuità ecologica;
i) valutazione delle reti viarie già esistenti nell’area dell’eventuale localizzazione dell’impianto;
j) messa in sicurezza degli impianti anche con la predisposizione di sistemi anti-intrusione;
k) modalità di gestione sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per la dismissione al termine della vita utile dell’impianto, con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione n. 211 “Criteri e modalità di installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell’art. 3 della l.r. 11/2011”.