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Autorità regionale per la garanzia e promozione della Partecipazione


Dibattito pubblico regionale

 

Il Dibattito pubblico regionale, disciplinato dal capo II della legge regionale 46 del 2013, è “un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione” su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica. Esso si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto e prevede il ricorso a una pluralità di strumenti di partecipazione. Tra questi, la diffusione della documentazione tecnica, la testimonianza e il confronto con esperti e scienziati, forum tematici o altri momenti di discussione tra i cittadini, l’uso di Internet e delle nuove tecnologie dell’informazione.

Su quali interventi si può svolgere

La legge del 2013, a differenza della normativa precedente, prevede l’obbligatorietà del Dibattito pubblico per alcune tipologie di opere. La legge in particolare stabilisce una classificazione delle opere e una differenziazione delle procedure, sulla base delle diverse soglie finanziare e del carattere pubblico o privato degli interventi.
Il Dibattito è obbligatorio per le opere che superano la soglia di 50 milioni di euro. Sotto tale soglia, spetta all’Autorità una valutazione sulla rilevanza regionale del progetto e sull’esistenza delle condizioni che rendano possibile o utile lo svolgimento di un Dibattito.
Il Dibattito non può riguardare interventi per i quali sia stato indetto referendum consultivo ai sensi della legge regionale 62 del 2007 (“Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”) e non può comunque svolgersi durante i 180 giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Come si avvia

L’Autorità, sulla base di una propria valutazione, ovvero su richiesta o segnalazione da parte di altri soggetti, procede ad un atto motivato con il quale:
- si stabiliscono le modalità e gli strumenti del dibattito, in modo da assicurare il massimo coinvolgimento, garantire l’imparzialità della conduzione, l’uguaglianza e l’inclusione di tutte le posizioni;
- si stabiliscono le fasi e la durata del dibattito, non superiore a novanta giorni, salvo proroga motivata di un solo mese; tale durata decorre a partire dalla conclusione della fase istruttoria, che a sua volta non può essere superiore a novanta giorni;
- si nomina il responsabile del Dibattito pubblico, individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica; può essere la stessa Autorità, se lo ritiene, a gestire direttamente il Dibattito.

Come si conclude

L’Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito pubblico, che ne riferisce contenuti e risultati, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.
Il rapporto viene reso pubblico, inviato alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e al soggetto promotore o titolare dell’opera. Questi, entro tre mesi, comunica se intende rinunciare all’opera, proporre modifiche o confermare il progetto originario.