Iter delle proposte di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione di circoscrizioni o denominazioni comunali
Proponenti
L’iniziativa può essere esercitata dal consiglio o dai consigli comunali interessati, oppure da un numero di elettori ed elettrici stabilito come segue (
art. 74 Statuto):
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Per i comuni interessati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune
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Per i comuni tra i cinquemila e i diecimila abitanti, almeno il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali e in ogni caso un numero pari ad almeno 1.250 elettori ed elettrici per ciascun comune
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Per i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali e in ogni caso un numero non inferiore a duemila elettori ed elettrici per ciascun comune.
Procedura
Se la
proposta di legge è di iniziativa di
elettori ed elettrici, essa viene presentata al Presidente del Consiglio regionale. L'ufficio legislativo effettua l’istruttoria tecnica, a seguito della quale il Presidente dichiara se essa può avere corso (dichiarazione di procedibilità), entro 30 giorni dalla presentazione. In caso positivo, i proponenti possono stampare in proprio e far vidimare i moduli per raccogliere le firme (
procedura e
modello), oppure richiedere all'ufficio i moduli già vidimati.
Il numero di firme da raccogliere e depositare è quello stabilito dall’
articolo 74 dello Statuto e varia in base alla consistenza della popolazione e al numero degli elettori presenti nei singoli comuni interessati.
Una volta raccolte le firme
nei modi previsti dalla legge, la proposta, corredata dalle firme stesse, è presentata al Presidente del Consiglio regionale. Entro quaranta giorni lavorativi l'ufficio legislativo verifica e conta le firme. A controllo avvenuto, il Presidente del Consiglio regionale dichiara se la proposta può avere corso. In tale caso essa viene assegnata alla commissione consiliare competente per l'esame. La commissione elabora ed invia al Consiglio regionale una proposta di deliberazione per l’indizione del referendum consultivo nei territori interessati. La proposta di deliberazione è accompagnata dal parere favorevole o contrario della commissione.
Se il Consiglio regionale esprime voto contrario, la proposta di deliberazione di indizione del referendum e, di conseguenza, la proposta di legge non hanno seguito.
Se, invece, il Consiglio regionale vota a favore, la deliberazione è trasmessa al Presidente della Regione, che entro 30 giorni, con un proprio decreto, indice il referendum consultivo.
La consultazione referendaria si dovrà svolgere non prima di 60 giorni dalla data del decreto.
Dopo lo svolgimento del referendum, qualunque sia l’esito dello stesso (si tratta infatti di referendum consultivo), il Consiglio regionale dovrà discutere e votare la proposta di legge.
Se l'iniziativa della
proposta di legge è dei
comuni, essi approvano una deliberazione avente a oggetto un identico testo della proposta di legge e della relazione illustrativa. Ciascuno degli enti interessati deposita la propria deliberazione presso il Presidente del Consiglio regionale al massimo entro sei mesi dalla data di adozione della prima deliberazione.
Si svolge quindi un’istruttoria tecnica sui requisiti generali, a cura degli uffici competenti, al termine della quale il Presidente del Consiglio regionale dichiara se la proposta può avere corso (dichiarazione di procedibilità). In tale caso essa viene assegnata alla commissione consiliare competente per l'esame. La commissione elabora ed invia al Consiglio regionale una proposta di deliberazione per l’indizione del referendum consultivo nei territori interessati. La proposta di deliberazione è accompagnata dal parere favorevole o contrario della commissione.
Se il Consiglio regionale esprime voto contrario, la proposta di deliberazione di indizione del referendum e, di conseguenza, la proposta di legge non hanno seguito.
Se, invece, il Consiglio regionale vota a favore, la deliberazione è trasmessa al Presidente della Regione, che entro 30 giorni, con un proprio decreto, indice il referendum consultivo.
La consultazione referendaria si dovrà svolgere non prima di 60 giorni dalla data del decreto.
Dopo lo svolgimento del referendum, qualunque sia l’esito dello stesso (si tratta infatti di referendum consultivo), il Consiglio regionale dovrà discutere e votare la proposta di legge.
Nel caso di fusione di comuni, è possibile che i comuni interessati chiedano direttamente alla Giunta regionale di presentare la proposta di fusione. L'iter in questo caso non prevede la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare. Rimane comunque obbligatorio svolgere il referendum consultivo nei territori interessati. Per ulteriori informazioni su questa procedura, si vedano le pagine web della Giunta regionale.
Possibilità di richiedere assistenza per la redazione della proposta di legge
Tre elettori o elettrici, il sindaco di un comune, il presidente di una provincia o il sindaco metropolitano possono chiedere l’assistenza dell'ufficio legislativo per la redazione della proposta di legge. La richiesta di assistenza va presentata per iscritto e indirizzata all’Ufficio di presidenza, corredata dal titolo della proposta di legge e dalla relazione illustrativa sulle finalità e i contenuti. Se la richiesta proviene dagli elettori, deve inoltre essere accompagnata da duecentocinquanta firme autenticate nei
modi di legge.
L’Ufficio di presidenza verifica la conformità della proposta entro 30 giorni (40 giorni lavorativi se la richiesta proviene dagli elettori): si accerta cioè che la richiesta di assistenza sia avanzata da coloro che ne hanno diritto e che la proposta di legge non riguardi modifiche dello Statuto regionale o di leggi di bilancio. Se tali verifiche danno esito positivo, l’Ufficio di presidenza dispone che l'ufficio presti l’assistenza richiesta. Quest'ultimo redige l’articolato della proposta di legge in base agli indirizzi presenti nella relazione illustrativa.
Per approfondire
FAQ (Frequently Asked Questions o domande frequenti)
Contenuto aggiornato al 27 ottobre 2021