I consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Ogni consigliere ha diritto, per l’espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici della Regione e di enti, aziende ed organismi di diritto pubblico che da questa dipendono e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso. A ciascun consigliere spetta l’iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del Consiglio e il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ed esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.
Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all’elezione. Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio convalida l’elezione.